Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge i regolamenti delle istituzioni scolastiche sono adottati dai consigli di istituto in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro dell'istruzione.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 possono subire modifiche apportate dai nuovi consigli di amministrazione delle singole istituzioni scolastiche.